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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Capo II
Procedure di scelta del contraente
Art. 14
Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per gli affidamenti di forniture e servizi possono essere utilizzate le seguenti procedure:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata;
c) in economia, nei casi di cui all'art. 16.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre motivatamente procedere mediante una delle seguenti procedure:
a) appalto concorso, nei casi in cui sia necessario avvalersi di competenze esterne anche per l'elaborazione di progetti che riguardano determinate forniture o servizi di particolare complessità tecnica, scientifica ovvero di particolare pregio artistico ed in cui il candidato prequalificato redige il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, ed indica le condizioni e i prezzi offerti per eseguire la prestazione;
b) trattativa privata, con o senza preventiva pubblicazione di un bando di gara, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 15 ed in cui, previo eventuale interpello, i termini del contratto sono negoziati con uno o più concorrenti.
3. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo. In ogni caso non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 15
Trattativa privata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante trattativa privata può procedersi, rispettivamente, nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 6 della Dir. 93/36 Cee e dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 Cee.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui alla lett. f) del comma 3 dell'art. 11 della Dir. 92/50 Cee anche qualora il primo appalto sia stato aggiudicato secondo le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 14 e alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo.
3. Il ricorso alla trattativa privata è inoltre consentito nel caso in cui l'impossibilità di espletare altre procedure di gara sia dovuta:
a) all'urgenza di provvedere, determinata da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, anche in caso di necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio dei contraenti inadempienti;
b) all'impossibilità di predeterminare le specifiche dell'appalto tramite un capitolato speciale, o di fissare preliminarmente un prezzo, purché la trattativa privata sia preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara.
4. Il ricorso alla trattativa privata è altresì ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto:
a) locazioni di immobili che, a causa di particolari necessità, caratteristiche e destinazione, non possono essere affidate con altre procedure;
b) le componenti ideativo-progettuali dei servizi di programmazione e pianificazione del territorio, editoriali, di informazione e promozione pubblicitaria, qualora tali componenti siano scindibili dalle attività strumentali e connesse, anche propedeutiche;
c) forniture e servizi di importo non superiore a 100.000 Euro.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno comunque la facoltà di far precedere la trattativa privata dalla pubblicazione di un bando di gara e devono individuare i casi, fra quelli previsti dal presente articolo, nonché precisare le condizioni e le tipologie di beni e servizi che rendono necessaria tale pubblicazione.
6. Nei casi previsti dalla lett. a) del comma 3 e dalla lett. c) del comma 4 vengono interpellati almeno cinque soggetti, normalmente scelti tra gli iscritti all'elenco dei fornitori e con il criterio della rotazione; negli altri casi si può procedere senza interpellare alcun numero minimo di soggetti.
7. L'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può essere disposto dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
Art. 16
Procedura in economia
1. I contratti aventi ad oggetto forniture e/o servizi di importo stimato non superiore a 5.000 Euro, necessari per il funzionamento degli uffici dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 sono affidati in economia.
2. Possono inoltre essere affidati in economia le forniture ed i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto, non sia superiore a 25.000 Euro, quando la natura degli stessi renda antieconomico, irrealizzabile o pregiudizievole il ricorso ad altre procedure. L'affidamento è consentito nel rispetto dei principi di rotazione, del divieto di artificiosa suddivisione, dell'obbligo di motivazione in relazione alle disposizioni vigenti.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 individuano le modalità procedurali per le spese e le tipologie di forniture e servizi da affidare in economia.
Art. 17
Casi di esclusione dalle procedure
1. La procedura per la scelta del contraente deve garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la parità di trattamento dei soggetti invitati e dei partecipanti.
2. I soggetti che si trovino in una delle situazioni previste, rispettivamente dall'art. 20 della Dir. 93/36 Cee e dall'art. 29 della Dir. 92/50 Cee sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di cui all'art. 14 e cancellati dall'Elenco dei fornitori.
3. Possono altresì essere esclusi i soggetti che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, nel corso dei tre anni precedenti l'avvio della procedura, accertate con atto motivato del dirigente competente al termine di procedimento in contraddittorio con il contraente inadempiente.
Art. 18
Documentazione
1. La documentazione relativa alla mancanza di cause di esclusione e al possesso dei requisiti è sostituita da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese utilizzando apposite schede, ove predisposte ed allegate al bando di gara o alla lettera di invito.
3. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per motivate esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche di cui all'art. 22 prima della valutazione delle offerte.
Art. 19
Selezione degli aspiranti concorrenti
1. Il bando di gara può prevedere il numero massimo di soggetti da invitare, precisando i criteri e i requisiti di selezione degli stessi, ulteriori rispetto a quelli di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 7. Il sistema di selezione è applicabile qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi sia superiore a cinque e, in tal caso, devono essere invitati almeno cinque soggetti.
2. È consentito procedere ai sensi del comma 1 anche in fase di prima applicazione della presente legge, fermo restando che le amministrazioni aggiudicatrici potranno integrare e specificare il suddetto sistema di selezione.
3. Il dirigente competente, anche in base a quanto disposto dai commi 1 e 2, individua e invita a partecipare alla gara i soggetti che, al momento della richiesta di partecipazione, siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
Art. 20
Modalità di gara
1. I documenti richiesti e le offerte devono pervenire all'ufficio nei termini e con le modalità fissate, a pena di inammissibilità.
2. Il concorrente non può partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, nè partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. L'inosservanza di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara stessa del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio.
3. Nel caso in cui un concorrente presenti più offerte nell'ambito della medesima procedura di gara, viene presa in considerazione l'ultima in ordine di tempo; quando nell'offerta vi è discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l'indicazione in lettere.
4. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito si procede all'apertura della gara, all'ammissione dei partecipanti nonché, nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, all'apertura delle buste contenenti le offerte. La seduta di gara può essere motivatamente sospesa purché siano adottate specifiche misure idonee ad evitare i rischi di manomissione della documentazione e delle offerte presentate dai concorrenti.
5. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
6. Nessun compenso o rimborso spetta, di norma, ai concorrenti per la compilazione dei progetti da essi presentati. Possono tuttavia essere concessi, ove ricorrano circostanze qualificate sia dall'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice che dalla professionalità ed impegno economico del concorrente, su proposta della commissione di gara di cui all'art. 21, premi, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo.
7. La facoltà di operare ai sensi del comma 6 con la conseguente autorizzazione di spesa deve essere preventivamente stabilita dal programma dei contratti di cui all'art. 4 con riferimento alla fornitura o al servizio da aggiudicare.
Art. 21
Autorità e commissione di gara
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 o da un suo delegato, con funzioni di autorità di gara, e si svolge alla presenza di due testimoni e dell'ufficiale rogante di cui all'art. 24.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 nomina una commissione di gara composta da tre o cinque esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate all'oggetto del contratto. La facoltà di ricorrere ad esperti esterni è consentita esclusivamente in mancanza di personale interno idoneo, dichiarata dai dirigenti responsabili delle strutture organizzative interessate.
3. L'autorità o, nel caso di cui al comma 2, la commissione di gara:
a) valuta le offerte sulla base dei criteri predeterminati ai sensi della lett. l) del comma 1 dell'art. 7 e della lett. c) del comma 1 dell'art. 8 e ne redige la graduatoria;
b) dispone le verifiche di cui al comma 5 anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) valuta la convenienza e la congruità dell'offerta prescelta.
4. L'aggiudicazione è disposta dall'autorità di gara o, nel caso di cui al comma 2, dal dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 su proposta motivata della commissione di gara.
5. Qualora una o più offerte presentino carattere anomalo rispetto alla prestazione o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'autorità o il presidente della commissione di gara chiede per iscritto all'offerente di giustificare la composizione della propria offerta e procede alla relativa esclusione qualora le ragioni fornite non siano ritenute congrue. Non possono comunque essere prese in considerazione le giustificazioni relative ad elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori siano rilevabili da dati ufficiali.
Art. 22
Verifica dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive, è accertato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno nei confronti del concorrente prescelto quale affidatario che, nel termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, deve produrre i documenti che non possono essere acquisiti d'ufficio.
2. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
3. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 21.
4. È mera facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
Art. 23
Conclusione del contratto
1. Il contratto è concluso con il concorrente individuato mediante le procedure di cui ai precedenti articoli, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento.
2. Il dirigente competente provvede alla formale stipulazione del contratto qualora il bando di gara non specifichi che il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto e in tutti i casi in cui sia opportuna la ricognizione delle condizioni che disciplinano il rapporto contrattuale.
3. Il contratto è concluso in forma scritta con le modalità indicate nel bando di gara o nella lettera di invito ed è approvato entro il termine di irrevocabilità dell'offerta ivi previsto.
4. L'efficacia del contratto è sospesa fino all'approvazione, ed il dirigente competente può motivatamente negarla per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico.
5. Il capitolato generale e i contratti devono prevedere una clausola che, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., escluda espressamente la corresponsione di indennizzi in caso di mancata approvazione.
Art. 24
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione, e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità della forma, sono ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario designato quale ufficiale rogante.
2. L'ufficiale rogante, in particolare, presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'art. 22.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti e i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonché la conservazione dei contratti e il rilascio delle copie alle parti.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.

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