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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 29 febbraio 2000

Capo III
Il contratto
Art. 25
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi, di norma non superiore all'anno.
2. Ferme restando le vigenti disposizioni, la proroga o la rinnovazione sono consentite se espressamente previste nel contratto originario o nel capitolato speciale. La facoltà di rinnovare il contratto o di prorogarne la durata deve essere altresì prevista nel bando di gara o nella lettera di invito ed incide sul calcolo dell'importo stimato dell'appalto, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto originario.
3. I contratti per le forniture e/o i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.
Art. 26
Cauzione provvisoria e definitiva
1. I contratti devono prevedere le penalità per il mancato o inesatto adempimento, ivi compresa la ritardata esecuzione delle prestazioni.
2. Qualora sia richiesta la presentazione della cauzione provvisoria, il bando di gara o la lettera di invito ne indicano la misura e le forme di costituzione.
3. La cauzione provvisoria prestata dall'affidatario è vincolata fino alla conclusione del contratto e fino alla costituzione della cauzione definitiva. Qualora il verbale tenga luogo di contratto, la cauzione prestata dall'affidatario è cauzione definitiva a tutti gli effetti.
4. Le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate per effetto della conclusione del contratto e, comunque, entro il termine di irrevocabilità dell'offerta, di cui al comma 3 dell'art. 23.
5. La cauzione provvisoria è incamerata qualora non sia provato il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 22, nonché qualora l'aggiudicatario non provveda alla stipulazione del contratto.
6. A garanzia della completa e regolare esecuzione del contratto il contraente deve prestare idonea cauzione definitiva, anche mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. Il capitolato generale individua la misura e le forme di costituzione della cauzione definitiva.
7. La facoltà di non richiedere il deposito cauzionale definitivo può essere esercitata, nei soli casi consentiti dalle disposizioni vigenti, a condizione che comporti un miglioramento del prezzo offerto.
Art. 27
Anticipazioni e revisioni prezzi
1. I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati nè interessi per somme che i contraenti devono anticipare per la loro esecuzione. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione delle parti dei beni o delle prestazioni fornite.
2. Qualora sia consentita la corresponsione di anticipazioni, il dirigente competente può motivatamente disporle, previa prestazione di idonee garanzie da parte del contraente.
3. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili; sono fatti salvi i casi di prezzi o tariffe amministrati, controllati o individuati per legge o per atto amministrativo nonché, per i contratti di durata pluriennale, le revisioni dei prezzi ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Sito esterno.
4. I contratti non possono prevedere dilazioni di pagamento superiori ai 90 giorni dalla data di esecuzione della prestazione contrattuale.
Art. 28
Subappalto
1. Il bando di gara o il capitolato speciale possono prevedere la facoltà di ricorrere al subappalto per l'esecuzione di parte della prestazione, precisando i limiti qualitativi e quantitativi nonché le eventuali prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio di tale facoltà.
2. Entro i limiti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 l'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione del dirigente competente.
Art. 29
Varianti
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dalle norme di contabilità dello Stato, purché non mutino la natura della prestazione.
2. Al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni e servizi, i contratti di durata non inferiore all'anno possono prevedere che, alla loro scadenza e su richiesta del dirigente competente, l'affidatario sia tenuto, fino ad un massimo di 90 giorni, a proseguire la prestazione alle stesse condizioni contrattuali e senza compensi aggiuntivi.
Art. 30
Verifica di conformità
1. Il certificato attestante la conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali è redatto, previa verifica, nel termine di 30 giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
3. Il dirigente di cui al comma 1 dell'art. 11 approva il certificato di conformità ovvero adotta i provvedimenti necessari qualora siano emersi difetti o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.
Art. 31
Controlli interni
1. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti contrattuali, rilevando lo stato di attuazione del programma annuale dei contratti nonché il rispetto dei termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno ed alla L.R. 6 settembre 1993, n. 32.
2. Per ciascun contratto di importo pari o superiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni della U.E. in materia, la relazione sulla attività contrattuale svolta nell'esercizio precedente indica l'oggetto, l'importo, la modalità di affidamento, il contraente ed i soggetti invitati a presentare le offerte.
3. Per gli altri contratti la relazione indica quali procedure di affidamento siano state seguite e, con riguardo a ciascuno dei soggetti invitati a presentare le offerte, il numero e l'oggetto dei contratti alle cui procedure è stato invitato e, con riguardo a ciascun aggiudicatario o affidatario, il numero e l'oggetto dei contratti conclusi ed il loro importo complessivo. Per i contratti affidati mediante la procedura in economia è indicato l'importo complessivo.

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