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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

Art. 17
Dotazione organica
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997 Sito esterno.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

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