LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 3
Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonchè svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.