LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001
Art. 5
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonchè, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.