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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 dell' 1 febbraio 2001

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Natura
Art. 3 - Composizione e durata in carica
Art. 4 - Incompatibilità
Art. 5 - Decadenza
Art. 6 - Dimissioni
Art. 7 - Rinvio
Art. 8 - Comunicazioni
Art. 9 - Funzioni del Presidente
Art. 10 - Regolamento interno
Art. 11 - Indennità di funzione e rimborsi
Art. 12 - Modalità di esercizio delle funzioni
Art. 13 - Funzioni proprie
Art. 14 - Funzioni delegate
Art. 15 - Programmazione delle attività del Comitato
Art. 16 - Collaborazione con i Comuni
Art. 17 - Dotazione organica
Art. 18 - Gestione economica e finanziaria
Art. 19 - Proroga straordinaria del Co.Re.Com.
Art. 20 - Norma transitoria
Art. 21 - Copertura finanziaria
Art. 22 - Abrogazione
Art. 23 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 Sito esterno, è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2
Natura
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.
Art. 3
Composizione e durata in carica
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonchè svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica del presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti, che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si applica se le persone da eleggere siano più di una: in tal caso il voto è limitato alla metà, arrotondata per eccesso, del numero delle persone da eleggere.
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della carica.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.
Art. 4
Incompatibilità
1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
a) membro del Parlamento europeo o del parlamento nazionale;
b) componente del governo nazionale;
c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale o circoscrizionale, assessore comunale o provinciale o circoscrizionale, consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
f) detentore di incarichi esecutivi o di presidenza in partiti e movimenti politici;
g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g) e con la Regione Emilia-Romagna;
i) dipendente della Regione Emilia-Romagna.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.
Art. 5
Decadenza
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonchè, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.
Art. 6
Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.
Art. 7
Rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24, in materia di nomine.
Art. 8
Comunicazioni
1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo presidente, nonchè le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.
Art. 9
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 10
Regolamento interno
1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un " codice etico " volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 11
Indennità di funzione e rimborsi
1. Al Presidente ed ai componenti del Co.Re.Com è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
Art. 12
Modalità di esercizio delle funzioni
1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5/bis, del D.L. 30 gennaio 1999, n. 15 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78 Sito esterno.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.
Art. 13
Funzioni proprie
1. Il Comitato esercita come funzioni proprie quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).
2. In tale ambito, il Comitato svolge tra l'altro le seguenti funzioni:
a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze, trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) nn. 1 e 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 Sito esterno, nonchè sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/97 Sito esterno;
c) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni, operanti nella regione;
d) esprime, su richiesta degli organi della Regione, parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
e) esprime parere alle commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale e locale;
h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonchè sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;
i) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonchè degli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
l) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 103/75 Sito esterno.
3. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali:
a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;
b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e di criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materie interessanti le comunicazioni.
4. Il Comitato inoltre svolge funzioni di analisi e di studio sul sistema dell'informazione e della comunicazione in ambito regionale, a supporto delle attività della Giunta, del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio nel campo della informazione e della comunicazione, accogliendo, elaborando ed organizzando elementi di conoscenza:
a) sull'informazione locale in tutti i suoi aspetti;
b) sui soggetti impegnati nella produzione multimediale e nell'erogazione di servizi comunicativi e informativi, e sulle loro strategie editoriali, di distribuzione e di servizi;
c) sugli aspetti qualitativi e quantitativi del mercato dell'informazione e della comunicazione;
d) sulla evoluzione e sulla innovazione delle tecnologie legate alla comunicazione ed all'informazione.
5. Il Comitato è organo consultivo della Regione per le attività di cui alla legge regionale 20 ottobre 1992, n. 39, ed in genere per tutte le iniziative, comprese quelle legislative, attinenti le politiche regionali dell'informazione e la comunicazione regionale di pubblica utilità.
Art. 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo comunque delegate dall'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 Sito esterno, del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni altro ulteriore atto dell'Autorità. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità della legge n. 249/1997 Sito esterno.
2. In particolare, con riferimento alla legge n. 249/1997 Sito esterno, possono essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive, in materia di:
1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9;
2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonchè le risorse assegnate per il loro esercizio.
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato " Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com " inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973 Sito esterno, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997 Sito esterno, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 15
Programmazione delle attività del Comitato
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.
2. L'Ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonchè sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).
Art. 16
Collaborazione con i Comuni
1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonchè gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.
Art. 17
Dotazione organica
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 249/1997 Sito esterno.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 52.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 18
Gestione economica e finanziaria
1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
Art. 19
Proroga straordinaria del Co.Re.Com.
1. Il Co.Re.Com. il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il Co.Re.Com. in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il Co.Re.Com prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al Co.Re.Com. che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'articolo 19 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994.
6. Si può dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del Co.Re.Com. anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il procedimento di rinnovo non può essere concluso se non dopo il termine della proroga straordinaria.
Art. 20
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione della presente legge, alla elezione del Presidente e dei membri del Comitato da parte del Consiglio si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. Qualora la presente legge entri in vigore nel semestre antecedente le elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, il Co.Re.Rat. istituito ai sensi della legge regionale n. 52/1996 è straordinariamente e di diritto confermato in carica, se scaduto o in proroga ordinaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 24/1994, o riconfermato in carica, se decaduto per avvenuto decorso di tale proroga ordinaria. Il Co.Re.Rat così confermato o riconfermato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni attribuitegli. La conferma o riconferma del Co.Re.Rat. cessano di avere effetto con la nomina del Co.Re.Com., e comunque dopo tre mesi dallo svolgimento delle elezioni o consultazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.
Art. 21
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.
Art. 22
Abrogazione
1. E' abrogata la legge regionale n. 52/1996, recante norme in materia di Co.Re.Rat.
Art. 23
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e dell'articolo 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI

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