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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 ottobre 2002 n. 27

Le modifiche apportate dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 sono riportate nelle note del redattore

Art. 14
Funzioni delegate
1. Il Comitato esercita tutte le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo comunque delegate dall'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249 Sito esterno, del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma e di ogni altro ulteriore atto dell'Autorità. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità della Legge n. 249/1997 Sito esterno.
2. In particolare, con riferimento alla Legge n. 249/1997 Sito esterno, possono essere delegate al Comitato, tra le altre, le seguenti funzioni:
a) funzioni consultive, in materia di:
1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7;
3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2;
4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 12;
5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 10;
b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:
1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5;
2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13;
c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3;
2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 8;
3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15;
4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 1;
5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 3;
7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4;
8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6;
9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7;
10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);
11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12;
12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
d) funzioni istruttorie, in materia di:
1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9;
2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.
5. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al CORECOM" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 853/1973 Sito esterno, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.
6. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla Legge n. 249/1997 Sito esterno, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 1 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 2 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente capoverso è sostituito dal seguente:

"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 3 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 4 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è sostituito dal seguente:

"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;

b) per gli altri componenti, trenta per cento."

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, il presente comma è abrogato.

Ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell' art. 3 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27 e del comma 5 dell' art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, le parole "a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1" contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogate.

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