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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 11

(prima sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27, poi modificate lett. a) e b) comma 1 da art. 33 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Indennità di funzione e rimborsi
1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento, maggiorata del venti per cento, al netto di IVA e oneri;
b) per gli altri componenti, quarantacinque per cento.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

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