LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 16
Collaborazione con i Comuni
1.
Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.