Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 19

(sostituito comma 6 da art. 5 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)

Proroga straordinaria del CORECOM
1. Il CORECOM il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.
2. Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il CORECOM in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3. Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il CORECOM prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.
4. I commi 1 e 2 si applicano anche al CORECOM che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall' articolo 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.
5. Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall' articolo 19 della L.R. n. 24/1994.
6. Il rinnovo del Corecom non può avvenire se non dopo il termine della proroga straordinaria.

Espandi Indice