LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 2
Natura
1.
Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2.
Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, funzioni di consulenza, di supporto nei confronti della Regione, e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3.
Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.