LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 21
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.