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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 3 bis

(articolo inserito da art. 1 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27; in seguito sostituito comma 5 ed abrogati commi 2, 3 e 4 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27)

Durata in carica
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

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