LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 5
(aggiunta lett. b bis) al comma 1 da art. 3 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)
Decadenza
1.
Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
a)
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
b)
qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
b bis)
nel caso di mancanza o infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui all'articolo 3 commi 8 e 9, fatta salva la manifesta buona fede o colpa lieve.
2.
Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza rilevate d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa; ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.