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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1

ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 9

(abrogato comma 2 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27)

Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. abrogato

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