Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/02/2001 | ||
2. | 01/02/2001 | ||
3. | 01/02/2001 | ||
4. | 01/02/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 15
Programmazione delle attività del Comitato
1.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.
2.
L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.
3.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
a)
una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b)
il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4.
Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).