Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/02/2001 | ||
2. | 01/02/2001 | ||
3. | 01/02/2001 | ||
4. | 01/02/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 18
Gestione economica e finanziaria
1.
Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa. A tal fine, il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal comitato assume la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle norme di contabilità regionale.
2.
Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato, sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.