Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/02/2001 | ||
2. | 01/02/2001 | ||
3. | 01/02/2001 | ||
4. | 01/02/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 19
(sostituito comma 6 da art. 5 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27)
Proroga straordinaria del CORECOM
1.
Il CORECOM il cui quinquennio di durata in carica venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la scadenza ordinaria di uno dei rami del Parlamento, o del Parlamento europeo, o del Consiglio regionale, è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle assemblee sopra indicate.
2.
Ove siano indette elezioni o consultazioni referendarie che riguardino almeno la metà dei Comuni o delle Province della Regione, o comunque metà degli elettori della Regione, il CORECOM in carica il cui mandato venga a concludersi nei tre mesi antecedenti la data delle elezioni o consultazioni è straordinariamente prorogato di diritto fino al giorno successivo allo svolgimento di esse.
3.
Durante il periodo di proroga straordinaria di cui ai commi 1 e 2 il CORECOM prorogato conserva ed esercita la pienezza dei compiti e delle funzioni.
4.
I commi 1 e 2 si applicano anche al CORECOM che all'inizio dei trimestri ivi indicati stia esercitando i suoi poteri in virtù della proroga ordinaria prevista dall'
articolo 19 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24. In tal caso la decorrenza della proroga ordinaria è sospesa dal giorno in cui inizia il trimestre di proroga straordinaria di diritto.
5.
Scaduta la proroga di diritto di cui ai commi 1 e 2, prendono a decorrere, o riprendono a decorrere nel caso di cui al comma 4, i periodi di proroga ordinaria previsti dall'
articolo 19 della L.R. n. 24/1994.
6.
Il rinnovo del Corecom non può avvenire se non dopo il termine della proroga straordinaria.