Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 01/02/2001 | ||
2. | 01/02/2001 | ||
3. | 01/02/2001 | ||
4. | 01/02/2001 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023
LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 1
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 3
(articolo già sostituito da art. 1 L.R. 31 ottobre 2002 n. 27 , in seguito sostituito comma 1 e modificato comma 6 da art. 1 L.R. 21 dicembre 2007 n. 27)
Composizione e procedimento
1.
Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti.
2.
Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti dalla legislazione regionale.
3.
A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare nelle situazioni di incompatibilità individuate dall'articolo 4.
4.
Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma 2 e ferme le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, non si applicano le disposizioni procedurali di cui al
Titolo I Capo II della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
5.
Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio regionale con votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del CORECOM precede quella degli altri componenti.
6.
Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Il voto è espresso, a pena di nullità, esclusivamente sulle persone proposte dai Consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati positivamente e corredati della relativa dichiarazione di ammissibilità da parte della competente commissione consiliare, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione delle proposte pervenute alla competente commissione consiliare.
7.
La commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente sulla ammissibilità o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche effettuate e le corrispondenti dichiarazioni di ammissibilità o di inammissibilità, nonché le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla Commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla trasmissione di cui al comma 6.
8.
Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:
a)
dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilità di cui all'articolo 4, qualora esse sussistano;
b)
trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della situazione patrimoniale.
9.
La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
10.
Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.