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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

Art. 2
Attuazione del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile, adotta tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare, direttamente o da parte degli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, la completa realizzazione del Piano.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma con riferimento a ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento di cui si compone il Piano, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e per la loro ammissione agli aiuti previsti nel Piano.
3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con valenza per l'intero territorio regionale, i termini per la presentazione delle domande e le modalità per la liquidazione e l'erogazione dei contributi concessi.
4. Nell'attuazione del Piano, gli Enti locali si attengono, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 15/1997, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, la quale provvede all'adozione di ogni altro atto necessario ad assicurare l'efficace realizzazione del Piano e il pieno utilizzo delle risorse.