LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001
Art. 3
Finanziamento del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del Piano secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari in cui il Piano stesso è articolato.
2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio cofinanziamento sono trasferite all'Organismo pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.