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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 2

ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2000-2006

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

INDICE

Art. 1 - Finalità e contenuti
Art. 2 - Attuazione del Piano
Art. 3 - Finanziamento del Piano
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità e contenuti
1. La presente legge contiene norme per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Rurale, di seguito denominato Piano, predisposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2153 del 20 luglio 2000.
Art. 2
Attuazione del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna, quale autorità responsabile, adotta tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare, direttamente o da parte degli Enti locali nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modificazioni, la completa realizzazione del Piano.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma con riferimento a ciascuna misura o a ciascun asse d'intervento di cui si compone il Piano, i criteri e le procedure per la presentazione delle domande e per la loro ammissione agli aiuti previsti nel Piano.
3. Gli atti assunti ai sensi del comma 2 specificano, con valenza per l'intero territorio regionale, i termini per la presentazione delle domande e le modalità per la liquidazione e l'erogazione dei contributi concessi.
4. Nell'attuazione del Piano, gli Enti locali si attengono, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 15/1997, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, la quale provvede all'adozione di ogni altro atto necessario ad assicurare l'efficace realizzazione del Piano e il pieno utilizzo delle risorse.
Art. 3
Finanziamento del Piano
1. La Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento del Piano secondo quanto in esso previsto e nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale per ciascuno degli esercizi finanziari in cui il Piano stesso è articolato.
2. Le risorse impegnate dalla Regione a titolo di proprio cofinanziamento sono trasferite all'Organismo pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con le modalità stabilite dalla Legge regionale 6 agosto 1999, n. 20 "Realizzazione dei programmi comunitari. Norme e finanziamenti regionali per il pieno utilizzo dei fondi".
Art. 5
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI

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