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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 01/02/2001

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N.13 " NORME IN MATERIA DI SPORT "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

Art. 2
1.
Il comma 2 dell'art.12 della L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono. ".

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