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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 2001, n. 3

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N.13 " NORME IN MATERIA DI SPORT "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 dell' 1 febbraio 2001

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Dopo l'articolo 12 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 13 " Norme in materia di sport " viene inserito il seguente:
" Art. 12 bis
Responsabilità dell'applicazione dei programmi. Prima applicazione
1. Nelle strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la responsabilità dell'applicazione dei programmi dell'attività motoria può essere affidata, oltre che ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10, anche ad un operatore che vi abbia svolto attività di istruttore ed abbia frequentato apposito corso istituito dalla Giunta regionale, superando positivamente il relativo esame finale.
2. A tal fine gli operatori che abbiano svolto documentata attività di istruttore nelle strutture di cui al comma 1 per un periodo di almeno 24 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2000, possono candidarsi alla partecipazione al corso regionale.
3. A coloro che superano positivamente l'esame finale del corso regionale può essere assegnata la responsabilità dell'applicazione dei programmi presso le strutture di cui al comma 1. Dell'avvenuto conferimento di tale responsabilità gli esercenti le attività devono dare atto con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2 dell'art. 12.
4. Il corso è organizzato con modalità stabilite dalla Giunta regionale che definisce anche l'entità delle quote di partecipazione degli operatori interessati. ".
Art. 2
1.
Il comma 2 dell'art.12 della L.R. n. 13 del 25 febbraio 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 30 giugno 2002, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dagli articoli 10, comma 1 e 12 bis e gli esercenti sono tenuti a rendere al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attestano di aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore in possesso dei requisiti previsti dagli stessi articoli e che lo impiegano secondo quanto dette disposizioni prevedono. ".
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 2001 VASCO ERRANI

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