LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001
Art. 1
Finalità
1. La presente legge persegue la finalità di confermare e valorizzare la caratteristica di servizio pubblico delle attività e funzioni sulle quali è impegnato il personale di cui ai successivi articoli, ottimizzando i livelli di efficienza e adeguatezza del servizio medesimo.
2. Nell'ambito della finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce un trattamento giuridico ed economico omogeneo di tutto il personale interessato ai trasferimenti, nonché prevede, secondo criteri ispirati ai principi di efficacia e semplificazione, uniformi modalità di finanziamento agli enti di destinazione.