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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

Art. 3
Personale trasferito di qualifica non dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Il personale partecipa all'applicazione del vigente contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, limitatamente ai benefici economici decorrenti in data anteriore a quella del trasferimento. Sono riconosciuti, altresì, gli effetti di eventuali procedure selettive avviate, presso la Regione, in data antecedente a quella del trasferimento.
3. Ad ogni unità di personale la Regione corrisponde una tantum:
a) lo specifico compenso incentivante, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, nella misura definita dalla Giunta regionale avuto a riferimento il rapporto di lavoro a tempo pieno;
b) l'importo complessivo dell'integrazione regionale all'indennità di fine servizio, calcolato ai sensi dell'art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 58, maturato all'atto del trasferimento.
4. Ad ogni unità di personale è corrisposto annualmente un compenso pari alla differenza tra l'importo medio, calcolato per categoria, erogato nell'anno precedente a titolo di compenso per la produttività ai dipendenti regionali e il corrispondente importo medio, erogato nel medesimo anno di riferimento e allo stesso titolo, ai dipendenti dell'ente di destinazione.
5. Il compenso di cui al comma 4 si intende aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla partecipazione del personale, presso l'ente di destinazione, all'applicazione degli istituti previsti all'art. 17 del C.C.N.L. dell'1.4.1999.
6. Ai dipendenti che, all'atto del trasferimento, godevano dell'indennità di "maneggio valori" di cui all'art. 36 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999, o del compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui all'art. 4 del contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna, viene riconosciuto, nella forma di assegno ad personam, un compenso pari all'importo stabilito, per le suddette indennità, dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data del trasferimento. Il compenso per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate s'intende comprensivo dell'indennità di rischio eventualmente spettante ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. successivo a quello dell'1.4.1999.
7. Ai dipendenti titolari di posizioni organizzative all'atto del trasferimento è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam, del compenso stabilito per l'espletamento del relativo incarico fino alla scadenza prevista; nel caso di conferimento di altro incarico di posizione organizzativa da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza d'importo tra il compenso già percepito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
8. Al personale trasferito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54, nonché ai sensi dell'art. 21 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28, si applicano, a decorrere dall'1.1.2001, le disposizioni del presente articolo limitatamente ai commi 1, 4, 5.

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