Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

Art. 4
Personale trasferito di qualifica dirigenziale
1. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica maturata all'atto del trasferimento, ivi compresi gli effetti dell'anzianità di servizio.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ad ogni unità di personale la Regione corrisponde, una tantum, gli emolumenti previsti al comma 3 dell'art. 3; la misura del compenso incentivante, di cui alla lett. a), è definita dalla Giunta regionale in analogia col criterio stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale per il personale di qualifica non dirigenziale.
3. Ad ogni unità di personale è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam, della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento, fino alla scadenza prevista; dopo il conferimento di un incarico dirigenziale da parte dell'ente di destinazione, è mantenuta l'erogazione mensile, nella forma di assegno ad personam e fino alla scadenza dell'incarico conferito dalla Regione, della differenza tra l'importo come sopra definito e quello stabilito per l'espletamento del nuovo incarico.
4. I contratti già stipulati tra i dipendenti e la Regione, aventi ad oggetto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 17 del vigente C.C.N.L. - area della dirigenza, conservano piena efficacia rispetto all'ente di destinazione; in capo alla Regione permane l'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, secondo i criteri e le modalità concordate.
5. Nel calcolo dell'indennità supplementare, ai sensi del comma 4, si fa riferimento all'ammontare mensile della retribuzione di posizione stabilita dalla Regione per l'incarico espletato dal dipendente all'atto del trasferimento. Detta indennità assorbe il compenso incentivante di cui al comma 2.

Espandi Indice