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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 7

MODIFICA DELL'ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 27 "NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA"

(Legge di pura modifica all'art. 3 L.R. 7 aprile 2000 n. 27)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 9 aprile 2001

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:
"2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti. " .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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