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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 8

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2000, N. 4, RECANTE "NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO"

(Legge di pura modifica all'art. 11 L.R. 1 febbraio 2000 n. 4)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 48 del 9 aprile 2001

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 3 dell'art. 11 della L.R. 1 febbraio 2000, n. 4 è sostituito dal seguente:
"3. La sessione speciale di cui al comma 2 è gestita da una commissione costituita dal Presidente della Regione ed è composta da cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene scelto il presidente, e tre esperti nelle discipline oggetto dell'esame, di cui uno in possesso di specifica competenza in materia escursionistica. " .
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno e dell'articolo 31, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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