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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001

Art. 10
Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di indirizzi.
3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.

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