LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 55 del 27 aprile 2001
Art. 2
Natura e funzioni
1. Le Comunità montane sono Unioni di Comuni, enti locali costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "
2. Le Comunità montane esercitano le funzioni attribuite dalla legge e le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione.