LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1989, N. 1
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 122, 141, 142, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 164 bis, 165, 166, 167, 167 bis, 167 ter, 167 quater, 172 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e articolo 5 della L.R. 14 gennaio 1989 n. 1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 58 del 7 maggio 2001
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 in materia di ambiente
1.
Al comma 4, lettera a) dell'art. 122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 le parole
"e 16"
sono sostituite dalla parole "e 17".
2.
Dopo il comma 1 dell'art. 141 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 .
1 quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonchè la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione.".
3.
Al comma 3, dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"E' facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152.".
4.
Alla fine del comma 3 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
5. Nel comma 4 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato il secondo periodo.
6. Il comma 5 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato.
7.
Dopo il comma 6 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie.".
8.
Al comma 5 dell'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:
", ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.".
Art. 2
Modifiche al Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 in materia di viabilità
1.
Il Capo VI del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del Sistema regionale e locale " è sostituito dal seguente:
"CAPO VI
VIABILITA'
Art. 161
Oggetto
1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163.
2. Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 .
Art. 162
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete delle strade e autostrade di interesse regionale di cui all'art. 163.
2. La Regione in particolare provvede:
a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 164 bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione;
c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonchè in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366 .
3. La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:
a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;
b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;
c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonchè alla stipula delle relative convenzioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d'intesa con le Province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie Locali.
Art. 163
Rete di interesse regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali, provvede alla individuazione e alla modifica della rete di interesse regionale.
2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, per rete di interesse regionale si intende la "grande rete" e la "rete di base principale", così come definite dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.
Art. 164
Funzioni delle Province
1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e auto stradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 461 , sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n. 285 .
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, le funzioni relative a:
a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione straor dinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'art. 164 bis.
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e ) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.
Art. 164 bis
Programma triennale di intervento sulla rete viaria
1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:
a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonchè le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'art. 167 comma 2, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale, nonchè le priorità di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonchè delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione- Autonomie Locali.
3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.
Art. 165
Accordi interregionali e interprovinciali
1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998 . A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.
2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonchè per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.
Art. 166
Classificazione delle strade
1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle Province e dai Comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.
Art. 167
Fondo unico Regione-Province
1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonchè le risorse aggiuntive proprie della Regione.
2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale relativi a:
a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164 bis;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.
3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.
4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.
5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le Province.
Art. 167 bis
Contributi per le opere stradali
1. La Regione è autorizzata ad assegnare alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.
4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
Art. 167 ter
Spese di funzionamento
1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.
Art. 167 quater
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste. " .
Art. 3
Modifica all'art. 172 del Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti
1.
Il comma 3 dell'art. 172 del Capo VII "Trasporti", del Titolo VI, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è così modificato:
Art. 4
Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1
1.
Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 " Istituzione dell'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI) " è così modificato:
Art. 5
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima.
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.