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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1989, N. 1

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 122, 141, 142, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 164 bis, 165, 166, 167, 167 bis, 167 ter, 167 quater, 172 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e articolo 5 della L.R. 14 gennaio 1989 n. 1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 58 del 7 maggio 2001

Art. 1
Modifiche ai Capi III e IV, del Titolo VI, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 in materia di ambiente
1.
Al comma 4, lettera a) dell'art. 122 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 le parole
"e 16"
sono sostituite dalla parole
"e 17".
2.
Dopo il comma 1 dell'art. 141 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione.
1 ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno.
1 quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonchè la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione.".
Sito esterno
3.
Al comma 3, dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"E' facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152.".
4.
Alla fine del comma 3 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:
"In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo.".
5. Nel comma 4 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è abrogato il secondo periodo.
7.
Dopo il comma 6 dell'art. 152 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 Sito esterno il contributo di cui all'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie.".
Sito esterno
8.
Al comma 5 dell'art. 153 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 prima del punto è aggiunto il seguente periodo:
", ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo.".

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