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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1989, N. 1

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 122, 141, 142, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 164 bis, 165, 166, 167, 167 bis, 167 ter, 167 quater, 172 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e articolo 5 della L.R. 14 gennaio 1989 n. 1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 58 del 7 maggio 2001

Art. 3
Modifica all'art. 172 del Capo VII del Titolo VI della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 in materia di trasporti
1.
Il comma 3 dell'art. 172 del Capo VII "Trasporti", del Titolo VI, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 è così modificato:
"3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.".

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