LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 12
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 IN MATERIA DI AMBIENTE, VIABILITA' E TRASPORTI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1989, N. 1
(Legge di pura modifica. Vedi articoli 122, 141, 142, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 164 bis, 165, 166, 167, 167 bis, 167 ter, 167 quater, 172 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 e articolo 5 della L.R. 14 gennaio 1989 n. 1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 58 del 7 maggio 2001
Art. 5
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all'art. 167 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi per opere stradali ivi previsti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai sensi dell'art. 142 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, restano valide sino alla conclusione del relativo procedimento di concessione, ferma restando la possibilità per l'autorità competente di modificare o revocare l'autorizzazione medesima.