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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001, n. 13

MODIFICA DELL'ART. 19 DELLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

(Legge di pura modifica all' articolo 19 della L.R. 15 febbraio 1994 n. 8)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 58 del 7 maggio 2001

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n.8
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 5 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, è sostituito dal seguente:
"5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonchè mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E' altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali. " .
2.
Il comma 6 dell'art. 19 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, è così sostituito:
"6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art.10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio. " .
Art. 2
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto. Essa entra in vigore il primo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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