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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 5, 8 e 9 della L.R. 7 aprile 2000 n. 24)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 dell' 11 maggio 2001

Art. 4
Modifica dell'art. 9
1.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita. " .
3.
Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 è così modificato:
"4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.".

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