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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 5, 8 e 9 della L.R. 7 aprile 2000 n. 24)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 dell' 11 maggio 2001

Art. 2
Modifica dell'art. 5
1.
Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
" 2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purchè presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione. " .

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