Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 5, 8 e 9 della L.R. 7 aprile 2000 n. 24)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 dell' 11 maggio 2001

Art. 3
Modifica dell'art. 8
1.
Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonchè la revoca, anche parziale, dei contributi concessi. " .

Espandi Indice