Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 14

MODIFICHE ALLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 24 "DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI"

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 2, 5, 8 e 9 della L.R. 7 aprile 2000 n. 24)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 61 dell' 11 maggio 2001

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'art. 2
Art. 2 - Modifica dell'art. 5
Art. 3 - Modifica dell'art. 8
Art. 4 - Modifica dell'art. 9
Art. 5 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 2
1.
Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 " Disciplina delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali per i prodotti agroalimentari " è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonchè i termini e le procedure per liscrizione nell'elenco. ".
Art. 2
Modifica dell'art. 5
1.
Il comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
" 2. Le Organizzazioni Interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione ed iscritte nell'apposito elenco purchè presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti comunitari in vigore o, in mancanza di specifici regolamenti comunitari, presentino i requisiti di cui al presente comma ed al comma 3. Le Organizzazioni Interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, definita ai sensi del comma 3 dell'art. 6, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il cinquantuno per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione Interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare l'eventuale partecipazione dell'organizzazione stessa ad Organizzazioni Interprofessionali aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutti i settori, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che qualsiasi decisione che riguardi tutti i settori della filiera sia adottata a maggioranza qualificata tale da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione Interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione. " .
Art. 3
Modifica dell'art. 8
1.
Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge fissando un termine e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonchè la revoca, anche parziale, dei contributi concessi. " .
Art. 4
Modifica dell'art. 9
1.
Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5, possono richiedere alla Regione che eventuali accordi, realizzati ai sensi dei regolamenti comunitari, siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita. " .
3.
Il comma 4 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 2000 è così modificato:
"4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo. Dette modalità e procedure si applicano anche agli accordi nel settore vitivinicolo.".
Art. 5
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto regionale. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 maggio 2001 VASCO ERRANI

Espandi Indice