LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
(modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge n. 447 del 1995 , la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per la mancata presentazione entro il termine del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9, comma 1;
b) pagamento di una somma da 1.549 Euro a 15.493 Euro per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti dall'art. 9 commi 3 e 4;
c) pagamento di una somma da 516 Euro a 5.164 Euro per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale prevista dal comma 1 dell'art. 11.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 , le somme introitate dal Comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 sono destinate al finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 6.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 94 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 recante "Misure in materia fiscale" è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 Euro) l'esercente dell'aeromobile che, sulla base dei dati forniti dal sistema di monitoraggio delle emissioni sonore, superi le soglie di rumore definite dal Ministero competente.
4. All'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvedono i Comuni territorialmente competenti introitando i relativi proventi.