LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici
1. I Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" . In assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000. È fatta salva la disciplina transitoria prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 17 della presente legge.