LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Risanamento infrastrutture di trasporto
1. Per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e in conformità al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.
2. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della Legge n. 447 del 1995 e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.
3. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.