LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001
Art. 3
Procedura per l'approvazione della classificazione acustica
1. I Comuni approvano la classificazione acustica del territorio entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia- Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2.
2. La classificazione acustica, corredata del preventivo parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 recante " Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna " , è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2.
3. I Comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le varianti alla classificazione acustica sono approvate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.