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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001

Art. 6
Relazione sullo stato acustico del territorio
1. Per determinare gli obiettivi di qualità da realizzare i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti predispongono una relazione sullo stato acustico, con le modalità e nei termini indicati dal comma 5 dell'art. 7 della Legge n. 447 del 1995 Sito esterno. La prima relazione, per i Comuni che adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 5 è allegata al Piano stesso.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata.

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