LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 dell' 11 maggio 2001
Art. 7
Interventi di risanamento acustico
1. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di risanamento acustico previsti dalla presente legge, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.
2. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell' 9 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.