LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 12
Tecnico competente
1. Ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 la Provincia riconosce, su domanda dell'interessato, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale prevista all'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447 del 1995
. L'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
