LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente i soggetti di cui all'art. 9 della Legge n. 447 del 1995 , secondo le rispettive competenze, possono ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.