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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

Art. 17
Norma transitoria
1. Nei Comuni dotati della classificazione acustica ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati in conformità alla medesima classificazione fino al suo adeguamento a norma del comma 3 dell'art. 3 della presente legge.
2. Nei restanti Comuni, fino all'approvazione della classificazione acustica redatta ai sensi della presente legge, gli strumenti urbanistici di cui agli artt. 41 e 42 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli strumenti adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
b) gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge.
3. Dalla data di approvazione della classificazione acustica, le varianti al PRG di cui all'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono approvate in conformità alla stessa.
4. Le previsioni del PRG vigente alla data di approvazione della classificazione acustica, ai sensi della presente legge, che concorrono a determinare le situazioni di conflitto di cui al comma 4 dell'art. 2, sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

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