LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2
Classificazione acustica
1. Per l'applicazione dei valori previsti all'art. 2, comma 1, lett. e), f), g) e h) della Legge n. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee.
2. I Comuni possono individuare territori di rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico per i quali si applicano valori inferiori a quelli previsti al comma 1; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nel servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" .
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le condizioni per la classificazione del territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) e f), della Legge n. 447 del 1995 .
4. All'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione le aree contigue, anche appartenenti a comuni contermini, non possono avere valori che si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" .
5. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini in relazione al divieto di cui al comma 4, la Provincia territorialmente interessata promuove un accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province di Regioni diverse, si provvede d'intesa fra le Province contermini. Ove il conflitto non sia risolto si provvede d'intesa fra le Regioni. Qualora le Province di altre Regioni non abbiano competenze in materia si provvede altresì d'intesa fra le Regioni.